Sez. 5, Sentenza n. 12167 del 26/05/2009 (Rv. 608277 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Omessa sottoscrizione da parte del giudice - Mancata indicazione dell'impedimento a sottoscrivere ex art. 132, terzo comma, cod. proc. civ. - Nullità insanabile - Fattispecie relativa a sentenza di commissione tributaria regionale.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di pronuncia emessa dal giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., determina, nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 cit., la nullità insanabile della sentenza medesima, dovendosi escludere sia l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali, sia la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che risultava sottoscritta esclusivamente dal relatore e non dal presidente del collegio, disponendo la rinnovazione del procedimento d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)