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Sez. 2, Sentenza n. 724 del 14/03/1973 (Rv. 362923 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - RIESAME DEL FATTO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362923-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - RIESAME DEL FATTO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO.*

Non e consentito, in Sede di legittimita, un riesame del fatto della controversia, neppure attraverso il tramite strumentale dell'art 360 n 5 cod proc civ, che, nei limiti e nelle finalita sue proprie, e volto unicamente al controllo di legittimita del modo e dei mezzi adoperati dal giudice nella motivazione nonche dell'utilizzazione delle fonti probatorie del suo convincimento, in modo da poterne seguire il processo logico; la valutazione delle ragioni e delle circostanze poste a base di tale convincimento costituiscono res facti insindacabile in Sede di legittimita, se sono coerentemente esposte, senza alcun vizio logico od errore di diritto, e se non e stato omesso l'esame di alcun punto decisivo della controversia. E pertanto insindacabile il giudizio espresso dal giudice di merito in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro fra l'attore ed una, anziche l'altra di due societa collegate. (V 3645/72, mass n 361669).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)