Sez. 3, Sentenza n. 3723 del 19/04/1996 (Rv. 497160 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa o insufficiente motivazione da parte del giudice di merito - Deducibilità - Onere a carico del ricorrente - Ricostruzione dei fatti contrastante con quella della sentenza impugnata - Riesame del merito - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Nel giudizio di legittimità, qualora il ricorrente lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare: a)o quale circostanza processuale ("factum probans") il giudice di merito abbia trascurato; b)ovvero per quale motivo logico - giuridico la ricostruzione del fatto ignoto ("factum probandum") data dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si chiede un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)