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Sez. 5, Sentenza n. 17696 del 30/07/2009 (Rv. 609302 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Termini per la notifica - Disciplina più restrittiva introdotta nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 dall'art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997 - Decorrenza dal 1° gennaio 1999 - Ambito di applicazione - Omessa presentazione delle dichiarazioni - Ricomprensione - Fondamento - Conseguenze - Omissione relativa a periodi precedenti - Disciplina previgente - Applicabilità.
Stato
decisa il 2009-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609302-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo II del medesimo d.lgs. nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, si riferisce anche all'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché fa astratto riferimento al dovere di dichiarazione in quanto tale, ed ha lo scopo di salvaguardare le possibilità di esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria per il periodo antecedente alla novella. Ne deriva che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1999, i termini per l'accertamento restano soggetti alla disciplina previgente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1977 num. 241 art. 16, DPR 23/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)