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Sez. 5, Sentenza n. 5574 del 09/03/2011 (Rv. 617204 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Indennità corrisposte dal datore di lavoro a titolo di "contributi di affitto", "rimborso spese di mobilità" e "diaria" - Omesso assoggettamento a ritenute di acconto ed omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Accertamento dell'Ufficio - Termine quinquennale ex art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2011-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617204-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora il datore di lavoro abbia corrisposto ad un proprio dipendente indennità qualificabili "contributi di affitto, "rimborso spese di mobilità" e "di diaria" senza che esse siano state assoggettate a ritenuta di acconto e/o siano state indicate nella dichiarazione mod. 740, mai presentata, il termine per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria è quello quinquennale, previsto dal comma 1 dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, "ratione temporis" applicabile), vertendosi in tema di infedele dichiarazione di redditi da lavoro dipendente e non quello di sei anni, previsto dal comma 2 del medesimo art. 43, che si riferisce, invece, all'omessa dichiarazione di redditi da lavoro autonomo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)