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Sez. L, Sentenza n. 1827 del 20/05/1976 (Rv. 380613 - 01)

SICILIA - CONTRATTI AGRARI - QUOTE DI RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI SPETTANTI AL COLONO - PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE - RIFERIMENTO ALLA QUOTA DI RIPARTIZIONE GIA DETERMINATA - CONDIZIONI - LEGGE REGIONALE N 4 DEL 1964 - INTRODUZIONE DEL MINIMO INDEROGABILE - CONSEGUENZE - ANTERIORE ALLA PREDETTA LEGGE - STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO DI COLONIA - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1976-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380613-01

SICILIA - CONTRATTI AGRARI - QUOTE DI RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI SPETTANTI AL COLONO - PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE - RIFERIMENTO ALLA QUOTA DI RIPARTIZIONE GIA DETERMINATA - CONDIZIONI - LEGGE REGIONALE N 4 DEL 1964 - INTRODUZIONE DEL MINIMO INDEROGABILE - CONSEGUENZE - ANTERIORE ALLA PREDETTA LEGGE - STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO DI COLONIA - DISCIPLINA.*

La legge regionale siciliana 22 novembre 1947, n 11, non ha imposto quote fisse di ripartizione dei prodotti dei terreni da essa indicati, ma solo percentuali di maggiorazione della quota di ripartizione gia spettante al colono per contratto individuale o collettivo o sulla base di Usi e consuetudini, sempre che detta quota non fosse gia superiore al cinquanta per cento, nel qual caso sono rimaste ferme le Disposizioni piu favorevoli. Tale disciplina normativa non escludeva, percio, che la quota del colono potesse essere anche inferiore al cinquanta per cento, tanto vero che solo la legge regionale 16 marzo 1964, n 4, ha introdotto il minimo inderogabile a favore del colono, nella misura, appunto, del cinquanta per cento. Da cio consegue che, prima dell'entrata in vigore della legge sul minimo inderogabile, il colono che stipulasse un nuovo contratto di Colonia non aveva diritto ex lege alla assegnazione di una quota di prodotto superiore al cinquanta per cento, applicandosi la maggiorazione prevista dalla legge n 11 del 1947 solo nei casi in cui gia preesistesse una determinata misura della quota di ripartizione del prodotto a favore del colono, e non alle quote ex nuovo determinate. (V 1088/75, mass nn 374605 e 374507; (V 1166/75, mass n 374607).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 22/11/1947 num. 11 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 22/11/1947 num. 11 art. 2, Legge Reg. Sicilia 16/03/1964 num. 4 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)