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Sez. L, Sentenza n. 4162 del 17/06/1988 (Rv. 459238 - 01)

SICILIA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 1964 - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI ARBOREI AGRUMICOLI - CRITERI - LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 1947 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459238-01

SICILIA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 1964 - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI ARBOREI AGRUMICOLI - CRITERI - LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 1947 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*

In tema di ripartizione dei prodotti arborei agrumicoli, la legge regionale siciliana n. 4 del 1964 - attraverso l'abrogazione dell'ultimo comma della legge regionale n. 11 del 1947 (che escludeva dai criteri di ripartizione dei prodotti dei fondi a coltura arborea quelli degli alberi di agrumi) - ha esteso ai prodotti agrumicoli i criteri di ripartizione precedentemente stabiliti per le altre colture arboree, con la conseguenza che, anche per i primi, trova applicazione il criterio di ripartizione della richiamata legge regionale n. 11 del 1947, la quale non imponeva quote fisse di ripartizione dei prodotti, bensì percentuali di maggiorazione della quota già spettante, su base pattizia o consuetudinaria, al colono, sempreché la stessa fosse non superiore al 50 per cento, con la conseguenza che tale maggiorazione è dovuta al colono qualora a suo favore sia stata pattuita una quota pari od inferiore al 50 per cento. (V 5038/77, mass n 388645; (V 1827/76, mass n 380613; (contra 3378/86, mass n 446339, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 22/09/1947 num. 11 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 16/03/1964 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)