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Sez. 1, Sentenza n. 6649 del 13/11/1986 (Rv. 448804 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO - NECESSITÀ DEL CONSENSO DEL PRIMO GENITORE - MANCANZA - VALUTAZIONE POSITIVA DEL GIUDICE MINORILE SULLA CORRISPONDENZA DI DETTO RICONOSCIMENTO ALL'INTERESSE DEL FIGLIO - OBBLIGATORIETÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 30 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448804-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO - NECESSITÀ DEL CONSENSO DEL PRIMO GENITORE - MANCANZA - VALUTAZIONE POSITIVA DEL GIUDICE MINORILE SULLA CORRISPONDENZA DI DETTO RICONOSCIMENTO ALL'INTERESSE DEL FIGLIO - OBBLIGATORIETÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 30 COST. - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo al figlio naturale minore dei sedici anni e già riconosciuto da uno dei genitori, l'art. 250 cod. civ., il quale subordina il riconoscimento dell'altro genitore al consenso del primo, e, in difetto, ad una decisione del giudice minorile che valuti in senso positivo la sua corrispondenza all'interesse del figlio medesimo, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, tenuto conto che il differente trattamento dell'uno e dell'altro genitore trova giustificazione nella diversificazione delle situazioni, alla stregua del tempo in cui vengono rispettivamente espresse le volontà di operare il riconoscimento, e che inoltre, nelle Disposizioni costituzionali attinenti ai rapporti fra genitori e figli, manca una tutela piena ed incondizionata del diritto al riconoscimento, che valga a non consentirne un contemperamento con gli interessi del figlio.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)