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Sez. 1, Sentenza n. 6093 del 16/06/1990 (Rv. 467793 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE - FIGLIO MINORE DI SEDICI ANNI - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UN GENITORE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - INTERESSE DEL MINORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467793-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE - FIGLIO MINORE DI SEDICI ANNI - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UN GENITORE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - INTERESSE DEL MINORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il riconoscimento di figlio naturale minore di sedici anni, già riconosciuto da un genitore, da parte del secondo genitore, ancorché condizionato all'interesse del minore, costituire un diritto soggettivo primario della personalità espressamente riconosciuto dalla Costituzione (art. 30) e dalle leggi ad essa successive (vedi art. 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184). Ne consegue che, perché tale diritto sia sacrificato, non è comunque sufficiente l'interesse del minore a non doversi in qualche modo turbata la serenità della vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo, ma è necessaria la presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore del diritto sacrificato così che il trauma presumibilmente riportabile dal minore sarebbe così grave da pregiudicare in modo serio il suo sviluppo psicofisico. (V 2654/87, mass n 451770; (V 6649/86, mass n 448804; (V 6649/86, mass n 448805; (V 4407/85, mass n 441868; (V 790/85, mass n 438988).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)