Sez. 1, Sentenza n. 10264 del 21/11/1996 (Rv. 500693 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Censurabilità diretta del lodo - Esclusione - Sindacato di legittimità - Limiti.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte regolatrice non può prendere in esame direttamente il lodo, ma solo la sentenza emessa nel giudizio d'impugnazione. Pertanto non può essere denunciata in sede di legittimità la nullità del lodo arbitrale per irregolare costituzione del collegio e per violazione del principio del contraddittorio senza censurare al riguardo la sentenza della Corte di merito, dato che il sindacato di legittimità su tali questioni va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)