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Sez. L, Sentenza n. 3702 del 10/06/1980 (Rv. 407556 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - PORTATA DEL DISPOSTO DELL'ART 2087 COD CIV.*
Stato
decisa il 1980-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407556-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - PORTATA DEL DISPOSTO DELL'ART 2087 COD CIV.*

L'art 2087 cod civ, prescrivendo agli imprenditori di adottare le misure che secondo la particolarita del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrita fisica e la personalita morale dei prestatori di lavoro, ha stabilito un Obbligo che si riferisce al modo di organizzare l'impresa con l'apprestamento di attrezzature e servizi idonei allo scopo e non al modo in cui questi vengono poi in concreto utilizzati e svolti. (Conf 604/79, mass n 396748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)