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Sez. U, Sentenza n. 636 del 04/03/1966 (Rv. 321261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - LIMITI DELLA SINDACABILITA DELLE SUE DECISIONI DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - LIMITI DELLA SINDACABILITA DELLE SUE DECISIONI DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del consiglio di stato e ammesso soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione e non puo quindi attuarsi se non quando il giudice amministrativo abbia giudicato fuori delle sue attribuzioni specifiche il che avviene quando si verifica, a- il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere il giudice amministrativo invaso il campo riservato alla libera discrezionalita della pubblica amministrazione, b-la invasione della sfera di altra giurisdizione, ordinaria o speciale, C- l'esplicazione di un Sindacato di merito allorche la potestas iudicandi e limitata al Sindacato di mera legittimita dell'atto amministrativo, d-il rifiuto di giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto di funzione giurisdizionale, e-la irregolare Costituzione del collegio giudicante, in quanto la Mancanza dei presupposti costitutivi essenziali dell'organo si inquadra anch, essa nel difetto di giurisdizione. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)