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Sez. U, Ordinanza n. 251 del 12/04/1990 (Rv. 466628 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - IN GENERE - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - INTERPRETAZIONE DEL PRECEDENTE GIUDICATO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO NEL SENSO DI ESCLUDERE OGNI DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE PER SCONFINAMENTO NEI POTERI DELLA P.A. E RICORSO ALLA SEZIONE UNITA DELLA SUPREMA CORTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466628-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - IN GENERE - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - INTERPRETAZIONE DEL PRECEDENTE GIUDICATO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO NEL SENSO DI ESCLUDERE OGNI DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE PER SCONFINAMENTO NEI POTERI DELLA P.A. E RICORSO ALLA SEZIONE UNITA DELLA SUPREMA CORTE - ESCLUSIONE.*

Qualora il consiglio di stato, in esito a giudizio d'ottemperanza promosso a norma dell'art. 27 n. 4 del R.d. 26 giugno 1924 n. 1054, interpreti il precedente giudicato, ritenendo che esso imponga all'amministrazione un determinato provvedimento senza margini di discrezionalità, una questione di giurisdizione per sconfinamento del giudice amministrativo nei poteri attivi dell'amministrazione medesima, mentre era configurabile rispetto a detta precedente pronuncia, non è prospettabile con riguardo alla statuizione resa in Sede d'ottemperanza, nemmeno sotto il profilo dell'erronea interpretazione di quel giudicato (che attiene alla correttezza dell'Esercizio del potere giurisdizionale, non ai suoi limiti esterni). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, che venga proposto, contro tale ultima pronuncia, per denunciare il suddetto vizio. (V 4545/76, mass n 383272; (V 636/66, mass n 321261).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)