Sez. 1, Sentenza n. 7442 del 10/05/1995 Ud. (dep. 03/07/1995) Rv. 201926 - 01
Armi - Armi da fuoco o da sparo | Arma clandestina - Concorso formale di reati - Sussistenza - Principio di specialità - Esclusione - "Ratio".
Armi - Armi da fuoco o da sparo
Il reato di detenzione illegittima di arma comune da sparo (legge 14 ottobre 1974 n. 694) non è assorbito in quello di possesso di arma clandestina (art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110). Le relative norme incriminatrici infatti, presentano tra loro piena autonomia, prevedendo e sanzionando condotte diverse e compatibili, e tutelando interessi giuridici diversi, sicché è da escludere l'applicazione del principio di specialità. Gli artt. 10 e 14 della citata legge 497/74 soddisfano infatti l'esigenza di porre l'autorità in grado di conoscere con tempestività l'esistenza di armi e i luoghi ove vengono custodite nonché le persone che le detengono, mentre l'art. 23 legge 110/75 è volto a prevenire ed eliminare la presenza sul territorio dello Stato di armi prive di contrassegni di identificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)