Sez. L, Sentenza n. 3837 del 03/05/1997 (Rv. 504054 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE | Controlli a distanza - Uso di registratori in ufficio da parte del lavoratore - Illecito disciplinare - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Essendo consentito solo al datore di lavoro, e per ben individuate esigenze (organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro) e dietro accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (oppure, in assenza di queste, con le commissioni interne, o, in mancanza, con un atto di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro) l'uso di impianti o apparecchiature di controllo dell'attività dei lavoratori, è suscettibile di sanzione disciplinare il lavoratore che per finalità proprie (nella specie per precostituirsi - attraverso l'uso di registratori in ufficio - prove da far eventualmente valere contro il proprio datore di lavoro o contro i propri colleghi) abbia leso il diritto dei lavoratori a non essere sottoposti a controlli a distanza al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)