Sez. 1, Sentenza n. 15491 del 06/12/2000 (Rv. 542482 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Formulazione di tempestiva riserva per maggiori compensi - Provvedimento di rigetto - Proposizione di azione giudiziaria - Termine - Natura decadenziale - Effetti - Proroga, sospensione o interruzione del termine stesso per il sopravvenire di eventi imprevedibili (nella specie, sottoposizione a custodia cautelare dell'amministratore della società aggiudicataria dell'appalto in pendenza del termine per l'esercizio dell'azione) - Ammissibilità - Esclusione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, il termine, previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 1063 del 1962, in relazione al precedente art. 42 ed all'art. 109 R.D. n. 350 del 1895, per l'esercizio dell'azione giudiziaria relativa alla richiesta del pagamento di ulteriori compensi per i quali siano state formulate tempestive riserve, avendo natura decadenziale, decorre per il solo fatto materiale del fluire del tempo, senza che assumano rilievo le circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia dipesa la inattività del soggetto, e senza che, perciò, sussista alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione del termine stesso, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, né di rimessione in termini, disciplinata dall'art. 184 cod. proc. civ. in relazione alle sole decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, e non a quelli esterni ad esso, quali quelle derivanti dal decorso dei termini per proporre determinate azioni o impugnazioni. (Nella specie, i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l'azione, proposta da una società aggiudicataria di un appalto pubblico per ottenere il pagamento di crediti in relazione ai quali erano state formulate tempestive riserve, dopo la scadenza del relativo termine di decadenza, ritenendo che la circostanza che l'amministratore della società avesse subito un periodo di custodia cautelare in pendenza di detto termine non fosse idonea a determinare la sospensione del termine stesso, né la rimessione in termini. La S.C., nel confermare la decisione della Corte territoriale, ha, altresì, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina del termine per l'esercizio dell'azione di cui si tratta per violazione o limitazione del diritto di difesa in relazione alla mancata previsione della sospensione del termine stesso durante il periodo di custodia cautelare del legale rappresentante di società, dovendo la normativa censurata essere collegata con le disposizioni concernenti l'amministrazione e la gestione delle società nei casi di impedimento dell'amministratore, e con quelle del codice di procedura penale che consentono alla parte interessata, nel corso di un procedimento penale, di ottenere copie ed estratti di singoli atti e documenti, pur se sottoposti a sequestro dal giudice penale, al fine di potersi avvalere dei rimedi apprestati dalla legge a tutela dei propri interessi).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 109, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)