Sez. 5, Sentenza n. 7086 del 24/03/2010 (Rv. 612370 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito - Rimborso di versamenti diretti effettuati spontaneamente - Limitazione - Versamenti a seguito della notifica di un atto di accertamento o di liquidazione dell'imposta - Rimborso - Condizioni - Impugnazione dell'atto impositivo - Necessità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
Il procedimento di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 attiene al rimborso dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti che il contribuente abbia effettuato spontaneamente, in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, e non si applica quindi ai versamenti conseguenti alla notifica di un atto contenente una pretesa impositiva, posto che, in tal caso, avendo l'Amministrazione finanziaria esercitato la potestà impositiva, mediante l'accertamento o la liquidazione dell'imposta, ed avendo il contribuente adempiuto, al fine di evitare maggiori oneri, solo l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo è idonea ad evitare che il presupposto della pretesa tributaria divenga definitivo, rendendo improponibile la richiesta di rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)