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Sez. 5, Sentenza n. 12009 del 22/05/2006 (Rv. 589936 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Versamenti conseguenti alla notifica di un atto di accertamento o di liquidazione dell'imposta - Rimborso - Impugnazione dell'atto impositivo - Necessità - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Istanza di rimborso - Necessità - Esclusione - Termine di decadenza - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589936-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Il procedimento di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 attiene al rimborso dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti che il contribuente abbia effettuato spontaneamente, in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, e non si applica quindi ai versamenti conseguenti alla notifica di un atto contenente una pretesa impositiva. In tal caso, infatti, avendo l'Amministrazione finanziaria esercitato la potestà impositiva, mediante l'accertamento o la liquidazione dell'imposta, ed avendo il contribuente adempiuto a scopo cautelare, al fine di evitare maggiori oneri, solo l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo è idonea ad evitare che il presupposto della pretesa tributaria divenga definitivo, rendendo improponibile la richiesta di rimborso. Quest'ultima, d'altronde, in quanto implicita nell'impugnazione dell'atto impositivo, non è necessaria al fine di provocare l'eventuale silenzio - rifiuto dell'Amministrazione per impugnarlo nel termine di decadenza di cui all'art. 38, essendo nella specie applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)