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Sez. 1, Sentenza n. 3952 del 06/12/2007 Cc. (dep. 24/01/2008) Rv. 238378 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Cose sequestrate già restituite con la sentenza di patteggiamento - Statuizioni diverse assunte dal giudice prima del passaggio in giudicato della sentenza e dopo in qualità di giudice dell'esecuzione - Illegittimità.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238378-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

Una volta disposta, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la restituzione delle cose sequestrate in favore dell'imputato, il giudice non può, prima ancora del suo passaggio in giudicato, adottare statuizioni diverse, né intervenire, dopo di esso, sul punto, in qualità di giudice dell'esecuzione, anche se la confisca sia obbligatoria, quando sarebbe spettato al pubblico ministero impugnare nei termini di legge la sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)