Sez. 5, Sentenza n. 4986 del 03/10/2003 Cc. (dep. 09/02/2004) Rv. 228065 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Sequestro del corpo di reato - Obbligatorietà della confisca - Confisca non disposta dal giudice della cognizione - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
Nell'ipotesi di sequestro del corpo di reato la confisca è obbligatoria, con la conseguenza che, qualora essa non sia stata disposta dal giudice della cognizione, deve provvedere il giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)