Sez. 3, Ordinanza n. 21342 del 23/06/2026 (Rv. 678754-01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - In genere.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI
In tema di prova documentale, l'onere di disconoscimento della scrittura privata, di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., sussiste solo riguardo al documento proveniente dalla parte contro la quale lo stesso è prodotto e non anche in caso di scrittura privata proveniente da un terzo, la quale, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e non fatta oggetto di verificazione ex art. 216 c.p.c., ed è liberamente apprezzabile dal giudice quale elemento indiziario, da valutarsi nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.
Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)