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Sez. 3, Ordinanza n. 9329 del 08/04/2024 (Rv. 670753-01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670753-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI

In tema di prova documentale, il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere ritenuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l'autenticità.

Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)