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Sez. L, Ordinanza n. 407 del 26/06/1984 (Rv. 436469 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA DEL LAVORATORE SOPRAVVENUTA DOPO L'INIZIO DEL PERIODO DI FERIE - RIFLESSI SUL DECORSO E SULLA DURATA DI QUESTE ULTIME - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 36 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436469-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA DEL LAVORATORE SOPRAVVENUTA DOPO L'INIZIO DEL PERIODO DI FERIE - RIFLESSI SUL DECORSO E SULLA DURATA DI QUESTE ULTIME - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 36 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Nella disciplina del rapporto di lavoro privato, la malattia del lavoratore, ove sopravvenuta dopo l'inizio del periodo di ferie annuali retribuite, non sospende, né altrimenti incide sul decorso e sulla durata delle ferie medesime, a norma dell'art. 2109 cod. civ. (non modificate, in proposito, delle convenzioni delle organizzazioni internazionali del lavoro n.52 del 1936 e n. 132 del 1970, rese esecutive, rispettivamente, con legge 2 agosto 1952 n. 1305 e legge 10 aprile 1981 n. 157). Tale principio comporta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2109, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, atteso che detta mancata sospensione delle ferie per effetto di malattia sopravvenuta è idonea a pregiudicare l'irrinunciabile finalità perseguita delle ferie medesime, per la protezione ed il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, ed inoltre, senza ragionevoli giustificazioni, introduce una disparità di trattamento del dipendente privato rispetto al dipendente pubblico, per il quale comporta sospensione del periodo di ferie l'insorgenza di "grave malattia" o il "ricovero ospedaliero" (art. 16 del d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509 e 6 del d.P.R. - 7 novembre 1980 n. 810). (V 6078/83, mass n 430881).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST., DPR 16/10/1979 num. 509 art. 16, DPR 07/11/1980 num. 810 art. 6, Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)