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Sez. L, Sentenza n. 6078 del 17/10/1983 (Rv. 430881 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA SOPRAVVENUTA DURANTE IL LORO GODIMENTO - SOSPENSIONE DELLA DURATA DEL CONGEDO ANNUALE RETRIBUITO - ESCLUSIONE - LIMITI - DISCIPLINA EX ARTT. 2, N. 3 DELLA CONVENZIONE DELL'O.I.L. N. 52 DEL 1936, E 6 N. 2 DI QUELLA N. 132 DEL 1970 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430881-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA SOPRAVVENUTA DURANTE IL LORO GODIMENTO - SOSPENSIONE DELLA DURATA DEL CONGEDO ANNUALE RETRIBUITO - ESCLUSIONE - LIMITI - DISCIPLINA EX ARTT. 2, N. 3 DELLA CONVENZIONE DELL'O.I.L. N. 52 DEL 1936, E 6 N. 2 DI QUELLA N. 132 DEL 1970 - IRRILEVANZA.*

In Mancanza di un'espressa disposizione legislativa in tal senso, il diritto del lavoratore ad un periodo annuale retribuito di ferie (previsto dall'art. 2109 cod. civ. e dichiarato irrinunciabile dallo art. 36, terzo comma, della Costituzione) non è influenzato dalla malattia sopravvenuta al lavoratore durante il godimento delle ferie stesse; pertanto, la durata del congedo annuale retribuito non è sospesa dalla malattia contratta dal lavoratore dopo l'inizio delle ferie, salva l'operatività di specifiche Disposizioni della contrattazione collettiva che deroghino al suesposto principio in senso favorevole ai lavoratori. In contrario - rilevato che non ogni infermità sopravvenuta può considerarsi come effettivamente impeditiva del godimento delle ferie - non vale invocare né l'art. 2, n. 3, della convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 52 del 1936, resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952 n. 1305, né l'art. 6, n. 2, della convenzione della stessa organizzazione n. 132 del 1970, resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n. 157: infatti, mentre la prima disposizione fa riferimento solo alla malattia precedente all'inizio delle ferie, l'operatività della seconda - che, con formulazione innovativa, si riferisce invece (statuendone la non computabilità nel congedo annuale) alle malattie insorte sia prima che dopo l'inizio delle ferie - è subordinata alla emanazione di una ulteriore specifica disciplina al riguardo. (Conf 1892/82, mass n 419736).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)