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Sez. L, Sentenza n. 9554 del 08/09/1999 (Rv. 529778 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Intrasmissibilità agli eredi - Questione relativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Sanzioni per omissioni contributive - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529778-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

L'intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'art. 7 legge n. 689 del 1981, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, e, poiché la relativa questione attiene alla fattispecie costitutiva del diritto al pagamento della sanzione, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che, in caso di violazione consistente in omesso versamento di contributi previdenziali, la relativa eccezione può essere fatta valere per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)