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Sez. L, Sentenza n. 14238 del 15/11/2001 (Rv. 550287 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rilievo d'ufficio di cause di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Fattispecie relativa ad ipotesi di estinzione della sanzione a causa dell'incorporazione di società responsabile in solido in altra società.
Stato
decisa il 2001-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550287-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689, introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione, e questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta per il giudice l'impossibilità di rilevare d'ufficio ragioni d'illegittimità del provvedimento opposto che non siano state dedotte dall'opponente. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva d'ufficio rilevato l'estinzione delle sanzioni amministrative che, secondo lo stesso giudice, sarebbe derivata dall'estinzione della società responsabile in solido, a norma dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 689/1981, per effetto del suo assoggettamento a fusione per incorporazione nella società opponente).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)