Sez. 5, Sentenza n. 2772 del 26/02/2001 (Rv. 544194 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Allevamento di animali - Regime agevolativo previsto per le imprese agricole ex art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'attività di ingrassamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, perché l'attività di allevamento di animali possa fruire del regime agevolativo previsto per le imprese agricole dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, occorre che essa si svolga nel quadro di un'attività legata al fondo. Ne consegue che anche l'ingrassamento può essere qualificato come attività agraria se è direttamente collegato con lo sfruttamento della capacità produttiva del fondo nei limiti della sua potenzialità agricola. A tale fine, occorre verificare volta per volta le concrete modalità di attuazione dell'attività di cui si tratta, per stabilire se la cura e l'alimentazione degli animali finalizzate alla crescita ed all'ingrasso, assumano o meno carattere accessorio e strumentale rispetto alla vendita dei medesimi ed in quale misura esse incidano nel ciclo dell'allevamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 6333 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)