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Sez. 5, Sentenza n. 5579 del 18/04/2002 (Rv. 553801 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI FONDIARI | Allevamento del bestiame - Qualificazione come attività agricola ai sensi dell'art. 29 d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553801-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI FONDIARI

In tema di ILOR, l'attività di allevamento del bestiame svolto senza l'utilizzazione, anche solo parziale, dei prodotti della terra di cui l'allevatore abbia la disponibilità, costituisce attività industriale o commerciale, estranea alla previsione di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale esige - perché esso assuma i caratteri dell'attività agricola - che l'allevamento venga effettuato con mangimi ottenuti dal fondo aziendale, almeno nella misura di un quarto di quelli necessari all'alimentazione del bestiame (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano escluso, sulla base del consistente avvicendamento del bestiame nelle strutture aziendali, che i terreni venissero utilizzati per destinazione agricola risultando, invece, che essi svolgevano solo la funzione di luogo di collocamento temporaneo degli animali).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)