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Sez. 3, Sentenza n. 6023 del 24/04/2001 (Rv. 546298 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazione successiva all'anno della pubblicazione della sentenza ma ancora ammessa per sospensione del termine durante il periodo feriale - Notificazione - Alla parte personalmente - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546298-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La disposizione dettata dall'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa, si deve notificare alla parte personalmente - deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell'art. 327 cod. proc. civ., il quale, dopo l'entrata in vigore della legge 7 ottobre 1969, n. 742, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, ha la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione feriale, il quale va dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)