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Sez. 5, Sentenza n. 21514 del 12/11/2004 (Rv. 578359 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Processo tributario - Impugnazione successiva all'anno dalla pubblicazione della sentenza ma ancora ammessa per sospensione del termine durante il periodo feriale - Principio della consegna a mani proprie (ex D.Lgs. n. 546 del 1992) - Inapplicabilità alle società di capitali - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578359-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La disposizione dettata dall'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa, si deve notificare alla parte personalmente - deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell'art. 327 cod. proc. civ., il quale, dopo l'entrata in vigore della legge 7 ottobre 1969, n. 742, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, ha la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione feriale, il quale va dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno. Trattandosi di un processo tributario, l'art. 17 D.Lgs. n. 546 del 1992 impone tuttavia di eseguire le notificazioni o comunicazioni nel domicilio eletto, o, in mancanza, presso la sede o la residenza dichiarata, facendo comunque salva la consegna a mani proprie, eccezione peraltro non estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone, sia pure da esse dipendenti o incaricate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)