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Sez. U, Ordinanza n. 25818 del 11/12/2007 (Rv. 600816 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 - Applicabilità al ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600816-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'art. 23-bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034 - in base al quale i termini processuali sono ridotti alla metà - disciplina un rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa; tale norma, pertanto, si applica unicamente ai giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa e non anche al ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)