Sez. U, Sentenza n. 5593 del 12/03/2007 (Rv. 596518 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dismissione di immobili pubblici - "Cartolarizzazione" regolata dal d.l. n. 351 del 2001 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione - Controversie - Giurisdizione - Individuazione - Criteri discretivi - Giudizio di specie - Impugnazione della deliberazione di esclusione di un aspirante acquirente dall'asta pubblica di un immobile non residenziale - Fase della "rivendita" degli immobili - Natura delle finalità assegnate all'ente venditore e delle norme disciplinanti il loro perseguimento - Rilevanza - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23-bis della legge 13 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica i normali criteri di riparto, limitandosi a dettare particolari regole di procedura per giudizi che già competevano a quel giudice. Nondimeno, è significativo che con tale disposizione si sia presupposto che la "materia" in esame rientri fra quelle in cui possono venire in questione non soltanto diritti soggettivi, ma, in ipotesi, anche interessi legittimi. Ed invero, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, per ciascuno dei segmenti in cui si articolano le attività di "cartolarizzazione" - il Ministero dell'economia e delle finanze costituisce e promuove la costituzione di più società a responsabilità limitata, aventi ad oggetto esclusivo, appunto, la "cartolarizzazione", alle quali vengono trasferiti a titolo oneroso i beni da dismettere, previamente individuati dall'Agenzia del demanio; il relativo prezzo iniziale viene versato con i fondi che le società acquisiscono mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti; si provvede infine alla rivendita degli immobili - occorre verificare se sia sottoposto a norme di diritto amministrativo oppure di diritto privato, sia pure eventualmente "speciale". Nella controversia di specie, avente ad oggetto l'impugnazione, da parte della spa SIM 92, della deliberazione di esclusione dall'asta pubblica di un immobile non residenziale, già di proprietà dell'INPS, posto in vendita, con numerosi altri, dal consorzio G1 Aste individuali, con la collaborazione della spa Gabetti, per delega della srl Società cartolarizzazione immobili pubblici - Scip, rileva solamente il momento della "rivendita" degli immobili, da effettuarsi, a norma dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, "al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti" ministeriali di attuazione, momento in ordine al quale deve verificarsi se la situazione giuridica degli aspiranti all'acquisto abbia consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo; ed in proposito, non è decisivo che tanto il consorzio G1 che la Gabetti non abbiano natura di enti pubblici, né che i loro rapporti con la Scip siano regolati da un contratto di mandato con rappresentanza di carattere privatistico, dovendosi piuttosto accertare se quest'ultima società fosse dotata, e lo fossero quindi i suoi mandatari, di poteri pubblicistici verso gli aspiranti acquirenti, o si trovasse nei loro confronti in posizione paritaria. Quel che rileva, infatti, è la natura delle finalità assegnate all'ente e delle norme che ne disciplinano il perseguimento: quanto alla prima, che la "cartolarizzazione" sia stata disposta per uno specifico scopo di pubblico interesse di rilevante importanza si evince dalla consistenza e dalla funzione dell'operazione, consistente in una generale manovra di "privatizzazione" destinata a contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici; quanto alla seconda, le norme che regolano la "rivendita", di fonte primaria e secondaria, sebbene non rinviino alle disposizioni della contabilità dello Stato, delineano comunque un procedimento sostanzialmente di "evidenza pubblica" per la scelta dell'acquirente degli immobili non abitativi (che non sia titolare di diritto di prelazione). La "rivendita", dunque, nella fase precedente alla conclusione del contratto, è sottoposta a norme di carattere pubblicistico, aventi di mira le finalità di interesse generale complessivamente perseguite mediante la "cartolarizzazione", che attribuiscono alla società Scip, e per essa ai suoi mandatari, particolari poteri e facoltà, a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all'asta ha consistenza di interesse legittimo, il che comporta l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Legge 13/12/1971 num. 1034 art. 23 bis, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 4, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)