Sez. 3, Sentenza n. 6551 del 29/03/2005 (Rv. 581265 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità civile del magistrato - Azione risarcitoria contro lo Stato ex legge n. 117 del 1988 - Regole di competenza territoriale - Per il magistrato di merito e per quello della Corte di Cassazione - Violazione - Conseguenze - Identità - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In relazione alle azioni di risarcimento per i danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, l'individuazione del giudice competente per territorio si effettua in base al criterio indicato dall'art. 4 della legge n. 117 del 1998 per i danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati di merito, ed applicando le norme ordinarie contenute nel codice di procedura civile per i danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati della Corte di cassazione, ma la conseguenza della violazione di tali regole è in entrambi i casi (per un'esigenza di coerenza logica, oltre che per evitare una disparità di trattamento) la sanzione d'inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 5, comma terzo, della legge n. 117 del 1988. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato il decreto con cui la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri per il risarcimento dei danni derivanti da errata sentenza d'annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di cassazione in un procedimento penale ed aveva escluso, in particolare, le "translatio judicii" prevista dall'art. 38, u.c. cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)