Sez. 1, Sentenza n. 3243 del 06/04/1996 (Rv. 496854 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità civile del magistrato - Azione risarcitoria contro lo Stato ex legge n. 117 del 1988 - Competenza - Azione di responsabilità nei confronti di componenti della Corte di Cassazione - Osservanza delle comuni regole di competenza - Configurabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
L'art. 4 primo comma della legge 13 aprile 1988 n. 117, il quale demanda l'azione risarcitoria contro lo Stato, per responsabilità civile del magistrato, al tribunale della sede della corte d'appello più vicina a quella nel cui distretto è compreso l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato stesso, non trova applicazione, quanto al criterio territoriale, ove venga dedotta la responsabilità di componenti della Corte di Cassazione, con la consequenziale operatività per la relativa domanda delle regole comuni, tenendosi conto che la Corte di Cassazione, per organizzazione e compiti funzionali, opera a livello nazionale e non è "ufficio compreso" in distretto di corte d'appello.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)