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Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 20/09/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 209204 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono - Sospensione ex art. 38 della prescrizione del reato - Condizioni necessarie - Presentazione dell'istanza e versamento prima rata oblazione - Insussistenza nella specie.
Stato
decisa il 1997-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209204-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, l'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 prevede una sospensione obbligatoria "ex lege", in cui il provvedimento del giudice ha natura dichiarativa ed accertativa dei presupposti per procedere alla stessa, consistenti nella presentazione di una domanda di condono afferente all'immobile abusivo e nel versamento della prima rata di oblazione autodeterminata; infatti la norma citata si riferisce solo a tali due presupposti, così che ogni altro accertamento costituirebbe un'anticipazione del giudizio di compete verificare la sussistenza dei requisiti attinenti all'applicazione della causa estintiva. (In applicazione di tale principio è stata ritenuta prescritta la violazione di un'ordinanza di sospensione dei lavori, non potendosi computare la sospensione di cui all'art. 38 legge 47/85 in mancanza dei presupposti - istanza di condono e versamento della prima rata - ritenuti necessari).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)