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Sez. 1, Sentenza n. 385 del 16/02/1971 (Rv. 349966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO - IN GENERE - DIPENDENTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE DA STUDI PROFESSIONALI - TIROCINIO - CONFIGURABILITA - PROVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1971-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO - IN GENERE - DIPENDENTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE DA STUDI PROFESSIONALI - TIROCINIO - CONFIGURABILITA - PROVA - CONTENUTO.*

E pienamente configurabile il contratto di tirocinio nei riguardi dei dipendenti, con mansioni impiegatizie, da studi professionali, inclusi, tra costoro, i segretari dei professionisti legali. La prova della sussistenza del tirocinio, che grava su chi invoca tale rapporto, deve essere idonea a dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei requisiti essenziali del tirocinio medesimo, al fine di distinguere l'apprendista sia da figure affini (fattorino, praticante o volontario, lavoratore in prova) sia dall'ordinario prestatore di lavoro subordinato. In particolare, e necessario che la prova dimostri non soltanto l'insegnamento professionale svolto nell'interesse dell'apprendista, ma anche il diritto di quest'ultimo a riceverlo, correlativamente all'Obbligo del datore di lavoro di impartirlo o di farlo impartire.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1956 num. 1668, Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 2134, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)