Sez. 2, Sentenza n. 276 del 29/01/1973 (Rv. 362146 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - ATTESTATO DI TIROCINIO - PROVA - CONTENUTO - SOGGETTO ONERATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - ATTESTATO DI TIROCINIO - PROVA - CONTENUTO - SOGGETTO ONERATO.*
La prova della sussistenza del tirocinio, al quale e pienamente assimilabile il praticantato, grava su chi invoca tali speciali rapporti e deve essere idonea a dimostrare la ricorrenza, nella specie concreta, dei requisiti essenziali di tali rapporti al fine di distinguere l'apprendista o il praticante dall'ordinario prestatore di lavoro subordinato. Ed in particolare, e necessario che la prova dimostri, non soltanto l'insegnamento professionale, svolto nell'interesse dell'apprendista, ma anche il diritto di quest'ultimo a riceverlo, correlativamente all'Obbligo del datore di lavoro di impartirlo o di farlo impartire. (V 385/71, mass n 349966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2133, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2134, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)