Sez. 2, Sentenza n. 5331 del 16/02/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169478 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - INFORMALI - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - INFORMALI - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
La ricognizione di persona, ancorché eseguita senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, può, in omaggio al principio del libero convincimento del giudice, essere valutata come elemento di prova circa la responsabilità dell'imputato alla stregua di ogni altra risultanza processuale, purché offra al giudice un affidamento sicuro e tranquillante. (Conf mass n 145840).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)