Sez. 2, Sentenza n. 4553 del 11/01/1986 Ud. (dep. 28/05/1986) Rv. 172883 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL'IMPUTATO DA PARTE DI UN TESTE - PRECLUSIONE PER IL SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO FORMALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL'IMPUTATO DA PARTE DI UN TESTE - PRECLUSIONE PER IL SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO FORMALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il riconoscimento informale dell'imputato da parte di un teste, compiuto senza il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen., non preclude il successivo riconoscimento formale, ma richiede soltanto che nel corso di quest'ultimo venga dato atto dell'esistenza e del risultato di quello precedente e delle circostanze in cui è avvenuto. (V mass n 169478).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)