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Sez. U - , Sentenza n. 2610 del 01/02/2017 (Rv. 642267 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Impugnazioni civili – Ordinanza d’inammissibilità dell’azione di classe ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità – Ragioni – Riproponibilità dell’azione – Limiti.
Stato
decisa il 2017-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642267-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

L’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe proposta ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non è impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove la detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l’azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno; peraltro, la dichiarazione di inammissibilità preclude la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non ad opera di tutti gli altri appartenenti alla classe che non abbiano aderito all’azione oggetto di quella declaratoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140 bis, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)