diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 26725 del 23/10/2018 (Rv. 650908 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Impugnazioni civili – Ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650908-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

L'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe proposta ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non ha carattere decisorio e, quindi, non è impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l'azione individuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse diretta alla tutela di un interesse collettivo l'azione promossa ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di una struttura sanitaria per avere esposto una serie di neonati al rischio di contagio da tubercolosi e il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di tale condotta, da uno degli appartenenti alla classe e dal suo rappresentante legale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140 bis, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)