Sez. 1, Ordinanza n. 558 del 06/07/1996 (Rv. 498396 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Morte della parte - Omessa dichiarazione di tale evento da parte del procuratore - Atto di impugnazione - Notificazione - Al domicilio del procuratore - Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 330 cod. proc. civ. - Non manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 330 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che, in caso di mancata dichiarazione o notificazione a cura del procuratore della morte della parte da lui assistita, verificatasi anteriormente alla chiusura della discussione, l'atto di impugnazione sia validamente notificato al domicilio del procuratore stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)