diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7121 del 21/07/1998 (Rv. 517365 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Evento antecedente alla chiusura della discussione - Omessa dichiarazione del procuratore costituito - Conseguenze - Notificazione delle impugnazioni alla parte deceduta presso il procuratore costituito - Validità - Impugnazioni proposte dal procuratore costituito - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517365-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

La morte della parte, sopravvenuta, nel corso del giudizio di merito, in epoca antecedente alla chiusura della discussione, non spiega effetti processuali nei confronti delle altre parti se il suo procuratore (unico legittimato) abbia omesso di dichiarare in udienza, o di notificare alle controparti, l'evento predetto, con la conseguenza che la posizione processuale del defunto risulta, rispetto alle altre parti del giudizio, ancora quella di una persona esistente e capace, alla quale le impugnazioni (ivi compreso il ricorso per cassazione) potranno essere validamente notificate, ex art. 330 cod. proc. civ., presso il procuratore costituito, che, a sua volta, per effetto dell'ultrattività del mandato "ad litem", sarà legittimato tanto alla proposizione dell'impugnazione, quanto alla costituzione nell'eventuale giudizio di appello proposto dalla controparte, sempre che la procura rilasciatagli non risulti espressamente limitata ad un sol grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)