Sez. 3, Sentenza n. 195 del 14/01/1977 (Rv. 383713 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - RIGETTO DELLA RELATIVA ISTANZA ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - RIGETTO DELLA RELATIVA ISTANZA ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
La motivazione del rigetto di una istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della Rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo. (Conf 1379/73, mass n 364028).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)