Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 10/12/1979 (Rv. 403150 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - RILEVANZA GIURIDICA DELLA PROVA - NECESSITA - PROVA DI UNA ATTIVITA IMPRODUTTIVA DI CONCRETE CONSEGUENZE SVOLTE IN RELAZIONE AD UNA OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - RILEVANZA GIURIDICA DELLA PROVA - NECESSITA - PROVA DI UNA ATTIVITA IMPRODUTTIVA DI CONCRETE CONSEGUENZE SVOLTE IN RELAZIONE AD UNA OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - INAMMISSIBILITA.*
Il giudice del merito non e tenuto ad ammettere mezzi di prova considerati irrilevanti sotto il profilo giuridico, quali, in relazione ad un'obbligazione di risultato, quelli tendenti a dimostrare l'esplicazione, da parte del debitore, di un'attivita sia pure tendente al fine perseguito dal creditore ma improduttiva di concrete conseguenze. (V 195/77, mass n 383713; (V 1701/76, mass n 380466; (V 3973/75, mass n 378260).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)