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Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 10/12/1979 (Rv. 403150 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - RILEVANZA GIURIDICA DELLA PROVA - NECESSITA - PROVA DI UNA ATTIVITA IMPRODUTTIVA DI CONCRETE CONSEGUENZE SVOLTE IN RELAZIONE AD UNA OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403150-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - RILEVANZA GIURIDICA DELLA PROVA - NECESSITA - PROVA DI UNA ATTIVITA IMPRODUTTIVA DI CONCRETE CONSEGUENZE SVOLTE IN RELAZIONE AD UNA OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - INAMMISSIBILITA.*

Il giudice del merito non e tenuto ad ammettere mezzi di prova considerati irrilevanti sotto il profilo giuridico, quali, in relazione ad un'obbligazione di risultato, quelli tendenti a dimostrare l'esplicazione, da parte del debitore, di un'attivita sia pure tendente al fine perseguito dal creditore ma improduttiva di concrete conseguenze. (V 195/77, mass n 383713; (V 1701/76, mass n 380466; (V 3973/75, mass n 378260).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)