Sez. 5, Sentenza n. 14505 del 19/11/2001 (Rv. 550358 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Dichiarazione annuale - Presentazione oltre il termine - Conseguenze in materia di detrazione - Perdita del diritto alla detrazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In materia di I.V.A., il titolo necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione รจ rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 633/1972, posto che, a mente di tale disposizione, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni costituisce titolo per la riscossione dell'imposta ma deve considerarsi omessa a tutti gli altri effetti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 14/10/1990 num. 542
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)