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Sez. 5, Sentenza n. 17158 del 23/08/2005 (Rv. 584066 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Dichiarazione annuale - Presentazione oltre il termine - Conseguenze - Omissione della dichiarazione - Equivalenza - Sanatoria - Esclusione- Perdita del diritto alla detrazione.
Stato
decisa il 2005-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584066-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE

In tema di I.V.A., secondo l'art. 37, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le dichiarazioni annuali presentate con un ritardo superiore ai trenta giorni dalla scadenza del relativo termine devono considerarsi a tutti gli effetti omesse, senza alcuna possibilità di sanatoria, con conseguente perdita del diritto del contribuente alle detrazioni d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)