Sez. L, Sentenza n. 2635 del 22/04/1980 (Rv. 406377 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 607 DEL 1966 - LIMITE LEGALE - COMPUTO - RILEVANZA - AI FINI DEL CANONE BASE PER L'AFFRANCAZIONE - OPERATIVITA SULLE ENFITEUSI IN CORSO - CARATTERE IMMEDIATO - CONSEGUENZE - INTERVENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 607 DEL 1966 - LIMITE LEGALE - COMPUTO - RILEVANZA - AI FINI DEL CANONE BASE PER L'AFFRANCAZIONE - OPERATIVITA SULLE ENFITEUSI IN CORSO - CARATTERE IMMEDIATO - CONSEGUENZE - INTERVENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 1 della legge 22 luglio 1966 n 607 (dichiarato incostituzionale con decisione n 37 del 21 marzo 1969 solo con riferimento alle enfiteusi successive al 28 ottobre 1941, data di entrata in vigore del libro terzo del codice civile), i canoni enfiteutici non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo e, se in natura, sono ridotti al limite legale, previo computo (in base ai prezzi correnti all'entrata in vigore della legge stessa) dell'equivalente in denaro, da effettuarsi in base alla media delle quantita corrisposte nell'ultimo quinquennio, ove detti canoni consistano in una quota, invece che in una quantita fissa, di derrate. Tale disposizione non e dettata soltanto ai fini della Determinazione del canone base per l'affrancazione, ai sensi del quarto comma dello articolo citato, ma opera immediatamente sulle enfiteusi in corso, i cui canoni, se superiori, debbono, pertanto, essere ridotti nei limiti sopra indicati, in base ad un'operazione che, dovendo essere effettuata secondo rigidi parametri, non esige l'intervento delle commissioni tecniche provinciali istituite con la legge 12 giugno 1962 n 567.*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)