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Sez. 3, Sentenza n. 8352 del 19/09/1996 (Rv. 499661 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO | Da prestazioni fondiarie perpetue anteriori al 28 ottobre 1941 - Criterio ex art. 1 legge n. 607 del 1966 - Applicabilità - Sentenza n. 406 del 1988 della Corte Costituzionale - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1996-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499661-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO

La sentenza della Corte Costituzionale del 7. aprile 1988 n. 406 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 14 giugno 1974 n. 270) trova applicazione unicamente con riferimento ai rapporti enfiteutici costituiti successivamente al 28 ottobre 1941. Pertanto la determinazione del capitale di affranco di un fondo da prestazioni fondiarie perpetue, anteriori alla suddetta data, resta soggetta al criterio fissato dall'art. 1 legge 22 luglio 1966 n. 607.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)