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Sez. 6, Sentenza n. 86 del 18/01/1969 Ud. (dep. 27/05/1969) Rv. 111526 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ABUSO DELLA QUALITA O DELLE FUNZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111526-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ABUSO DELLA QUALITA O DELLE FUNZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE - DIFFERENZE.*

L'elemento dell'abuso da parte del pubblico ufficiale, cui fa riferimento l'art.317 cod.pen., e espressamente considerato sia in rapporto alla soggettivita (qualita di pu) che all'oggettivita dell'ufficio (Esercizio concreto delle funzioni). Il primo requisito si avvera col fatto di avvalersi della qualita di pu per costringere o indurre altri a dare o a promettere, indipendentemente dalla correlazione con Atti del proprio ufficio, mentre l'abuso delle funzioni presuppone nell'agente la capacita di esercitarle legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della sua Competenza e consiste nell'Esercizio della potesta, di cui il pubblico ufficiale risulta investito, difformemente dallo scopo per cui la legge gliel'ha conferita. In ordine al primo requisito, per la sussistenza del reato di concussione non e necessario che il fatto sia commesso in relazione ad Atti rientranti nella Competenza funzionale del pu, perche questi possono essere stati agevolati dalla suddetta sua qualita, a nulla rilevando che il pubblico ufficiale non fosse incaricato del particolare servizio per costringere o indurre il soggetto passivo alla dazione o alla promessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)